(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  Consiglio  del
17 maggio   1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/2000 della commissione del
31 maggio   2000   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del
regolamento    (CE)    n.    1493/1999    del    consiglio   relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in
ordine al potenziale produttivo;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27 luglio  2000  concernente  le  norme  di attuazione del
regolamento  (CE)  del  Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE)
della  commissione  n.  1227/2000 concernente l'organizzazione comune
del  mercato  vitivinicolo  ed, in particolare, l'articolo 3 il quale
attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di stabilire
le  relative  modalita' e procedure per la concessione dei diritti di
nuovi impianti di vigneto;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  19 ottobre 2000 concernente la ripartizione tra le regioni
e  le  provincie autonome di diritti nuovamente creati per l'impianto
di  12.933  ettari di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999
ed,  in particolare, l'Art. 1 che assegna alla regione Friuli-Venezia
Giulia 462 ettari;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 2001, n.
3237  concernente  l'individuazione  dei vini di qualita' prodotti in
regioni  determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione
geografica  tipica  (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti
di impianto nuovamente creati;
    Considerato  che  i vigneti realizzati nelle aree ad I.G.T. con i
vitigni  autoctoni individuati ai sensi della citata deliberazione n.
3237/2001,  insistono  sulle medesime aree a denominazione di origine
controllata (D.O.C.);
    Ritenuto  opportuno ripartire la suddetta superficie da vitare di
462 ettari fra le nove aree a D.O.C. presenti in regione assegnando a
ciascuna  di  esse  una  quota fissa di 14 ettari e di suddividere la
superficie   restante,   pari  a  336  ettari,  in  proporzione  alla
superficie   vitata   iscritta  agli  albi  tenuti  dalle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura per ogni singola
area D.O.C.;
    Atteso  che  la  situazione della superficie vitata iscritta agli
albi camerali e' quella di seguito illustrata per ciascuna D.O.C.:

Friuli Grave                         |    Ha. 7030|    pari al 51,75%
Colli Orientali del Friuli           |    Ha. 2107|    pari al 15,51%
Collio                               |    Ha. 1540|    pari al 11,34%
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli    |    Ha. 1330|    pari al  9,79%
Friuli - Aquileia                    |    Ha.  902|    pari al  6,64%
Friuli - Latisana                    |    Ha.  281|    pari al  2,07%
Lison - Pramaggiore                  |    Ha.  262|    pari al  1,93%
Friuli - Annia                       |    Ha.   73|    pari al  0,54%
Carso                                |    Ha.   59|    pari al  0,43%

    Considerato  opportuno che nella ripartizione della superficie da
vitare  determinata  su  base  proporzionale,  si  debba procedere ad
un'approssimazione   del  dato  risultante,  in  modo  da  attribuire
superfici arrotondate all'ettaro;
    Ritenuto  opportuno adottare dei criteri per l'assegnazione delle
superfici   vitate  ai  singoli  richiedenti  in  previsione  di  una
richiesta superiore alla disponibilita';
    Ritenuto di compilare nove distinte graduatorie, una per ciascuna
area  a  D.O.C.,  e  di  assegnare ai singoli richiedenti la relativa
superficie  da  vitare sulla base di un sistema di punteggi che tenga
in  considerazione  specifiche  caratteristiche oggettive aziendali e
specifici aspetti soggettivi dei richiedenti;
    Ritenuto  che  ai  fini  della stesura di ciascuna graduatoria il
punteggio  complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati
a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al
richiedente:
      vigneti  realizzati  all'interno  dell'area  che  delimita  una
denominazione  di  origine  controllata  e garantita (D.O.C.G.) o una
sottozona: (5)
      superficie vitata esistente in azienda:
        a) inferiore a 3 ettari (10)
        b) compresa tra 3 e 15 ettari (5)
        c) superiore a 15 ettari (0)
      vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
        a) superiore a 4500 (10)
        b) compreso tra 3300 e 4500 (5)
        c) inferiore a 3300 (0)
      presenza  in  azienda di almeno un giovane agricoltore (di eta'
inferiore  ai  40 anni con riferimento alla data di pubblicazione del
presente  regolamento) in qualita' di titolare o coadiuvante iscritto
all'I.N.P.S. ex SCAU: (10)
      adesione al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5)
      acquisto  di diritti di impianto effettuato in data antecedente
alla pubblicazione del presente regolamento: (5)
      attuazione   nel  corso  del  2001  del  metodo  di  produzione
biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/1991: (15)
      attuazione  nel  corso  del  2001  dell'azione  1  -  sensibile
riduzione  dell'impiego  di  concimi  e  fitofarmaci  prevista  dalla
sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del
piano di sviluppo rurale (P.S.R.): (8)
      presentazione  della domanda di adesione al programma operativo
di  consolidamento strutturale del settore vitivinicolo della Regione
Friuli-Venezia  Giulia in attuazione della deliberazione della giunta
regionale  del  20 novembre  1998,  n.  3424  senza averne ottenuto i
benefici: (10)
      presentazione   della   domanda   di  adesione  al  regolamento
concernente  l'individuazione  delle  modalita',  dei  termini  e dei
criteri   di  presentazione  delle  domande  e  l'assegnazione  delle
autorizzazioni  all'impianto  di  nuovi  vigneti  in  attuazione  del
regolamento   (CE)  n.  1627/1998,  in  attuazione  del  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale  del  9 marzo 2000, n. 072/Pres.
senza averne ottenuto i benefici: (10);
    Ritenuto  di limitare la realizzazione dei nuovi impianti di vite
ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno,
da  parte  del  richiedente (anche nel caso che lo stesso terreno non
sia  di  esclusiva proprieta' del richiedente) attraverso certificati
catastali  o  atti  equipollenti delle particelle interessate, ovvero
contratti  di  affitto  e  usufrutto,  purche' debitamente registrati
prima  della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La
disponibilita'  del  terreno  puo' derivare anche da usufrutto legale
purche' antecedente alla data di presentazione della citata domanda;
    Ritenuto  di  stabilire  che  la superficie vitata massima per la
quale  puo'  essere  richiesta  l'assegnazione  di diritti nuovamente
creati  e' di 2 ettari, mentre la superficie minima e' di ettari 0,5,
ridotti ad ettari 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del
Friuli, ed ettari 0,2 nell'area D.O.C.: Carso;
    Ritenuto  di  escludere  dall'assegnazione di nuova superficie da
vitare  i  richiedenti  che ai sensi della deliberazione della giunta
regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, oppure della deliberazione della
giunta  regionale  20 novembre 1998, n. 3424 concernente il programma
operativo  di  consolidamento  strutturale  del  settore vitivinicolo
nella  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in applicazione del
regolamento (CE) n. 950/1997, oppure del decreto del presidente della
giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres., hanno gia' usufruito
dell'  assegnazione  di nuova superficie da vitare in misura uguale o
superiore a 2 ettari;
    Atteso  che  la  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di  vite e'
riservata  esclusivamente  alle  aree  a  D.O.C. e - limitatamente ai
vitigni  autoctoni  -  alle  aree ad I.G.T. individuati con la citata
deliberazione della giunta regionale n. 3237/2001;
    Ritenuto  di  stabilire che, nel caso in cui in un'area D.O.C. la
richiesta  di assegnazione di superficie da vitare sia inferiore alla
superficie  attribuita  alla medesima D.O.C., ovvero la realizzazione
del nuovo impianto di vigneto non possa aver luogo per sopravvenienze
di  varia  natura, la parte eccedente venga attribuita ai richiedenti
che   in   qualsiasi  area  D.O.C.  della  regione  sono  situati  in
graduatoria nella migliore posizione;
    Vista la legge regionale n. 18/1996;
    Visto lo statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1485 del
7 maggio 2002;
Decreta:         E'    approvato    il    "regolamento    concernente
l'individuazione  dei  criteri,  delle  modalita'  e  dei  termini di
presentazione  delle  domande  e l'assegnazione di diritti nuovamente
creati  per  l'impianto  di  vigneti  di  cui  al regolamento (CE) n.
1493/1999",  nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 maggio 2002
                                TONDO