(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'articolo 3 il quale attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di stabilire le relative modalita' e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 ottobre 2000 concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di diritti nuovamente creati per l'impianto di 12.933 ettari di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 ed, in particolare, l'Art. 1 che assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia 462 ettari; Vista la deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 2001, n. 3237 concernente l'individuazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti di impianto nuovamente creati; Considerato che i vigneti realizzati nelle aree ad I.G.T. con i vitigni autoctoni individuati ai sensi della citata deliberazione n. 3237/2001, insistono sulle medesime aree a denominazione di origine controllata (D.O.C.); Ritenuto opportuno ripartire la suddetta superficie da vitare di 462 ettari fra le nove aree a D.O.C. presenti in regione assegnando a ciascuna di esse una quota fissa di 14 ettari e di suddividere la superficie restante, pari a 336 ettari, in proporzione alla superficie vitata iscritta agli albi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ogni singola area D.O.C.; Atteso che la situazione della superficie vitata iscritta agli albi camerali e' quella di seguito illustrata per ciascuna D.O.C.: Friuli Grave | Ha. 7030| pari al 51,75% Colli Orientali del Friuli | Ha. 2107| pari al 15,51% Collio | Ha. 1540| pari al 11,34% Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli | Ha. 1330| pari al 9,79% Friuli - Aquileia | Ha. 902| pari al 6,64% Friuli - Latisana | Ha. 281| pari al 2,07% Lison - Pramaggiore | Ha. 262| pari al 1,93% Friuli - Annia | Ha. 73| pari al 0,54% Carso | Ha. 59| pari al 0,43% Considerato opportuno che nella ripartizione della superficie da vitare determinata su base proporzionale, si debba procedere ad un'approssimazione del dato risultante, in modo da attribuire superfici arrotondate all'ettaro; Ritenuto opportuno adottare dei criteri per l'assegnazione delle superfici vitate ai singoli richiedenti in previsione di una richiesta superiore alla disponibilita'; Ritenuto di compilare nove distinte graduatorie, una per ciascuna area a D.O.C., e di assegnare ai singoli richiedenti la relativa superficie da vitare sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione specifiche caratteristiche oggettive aziendali e specifici aspetti soggettivi dei richiedenti; Ritenuto che ai fini della stesura di ciascuna graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente: vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5) superficie vitata esistente in azienda: a) inferiore a 3 ettari (10) b) compresa tra 3 e 15 ettari (5) c) superiore a 15 ettari (0) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro: a) superiore a 4500 (10) b) compreso tra 3300 e 4500 (5) c) inferiore a 3300 (0) presenza in azienda di almeno un giovane agricoltore (di eta' inferiore ai 40 anni con riferimento alla data di pubblicazione del presente regolamento) in qualita' di titolare o coadiuvante iscritto all'I.N.P.S. ex SCAU: (10) adesione al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5) acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla pubblicazione del presente regolamento: (5) attuazione nel corso del 2001 del metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/1991: (15) attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del piano di sviluppo rurale (P.S.R.): (8) presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della deliberazione della giunta regionale del 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (10) presentazione della domanda di adesione al regolamento concernente l'individuazione delle modalita', dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1627/1998, in attuazione del decreto del presidente della giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres. senza averne ottenuto i benefici: (10); Ritenuto di limitare la realizzazione dei nuovi impianti di vite ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno, da parte del richiedente (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprieta' del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate, ovvero contratti di affitto e usufrutto, purche' debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La disponibilita' del terreno puo' derivare anche da usufrutto legale purche' antecedente alla data di presentazione della citata domanda; Ritenuto di stabilire che la superficie vitata massima per la quale puo' essere richiesta l'assegnazione di diritti nuovamente creati e' di 2 ettari, mentre la superficie minima e' di ettari 0,5, ridotti ad ettari 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli, ed ettari 0,2 nell'area D.O.C.: Carso; Ritenuto di escludere dall'assegnazione di nuova superficie da vitare i richiedenti che ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, oppure della deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1998, n. 3424 concernente il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in applicazione del regolamento (CE) n. 950/1997, oppure del decreto del presidente della giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres., hanno gia' usufruito dell' assegnazione di nuova superficie da vitare in misura uguale o superiore a 2 ettari; Atteso che la realizzazione dei nuovi impianti di vite e' riservata esclusivamente alle aree a D.O.C. e - limitatamente ai vitigni autoctoni - alle aree ad I.G.T. individuati con la citata deliberazione della giunta regionale n. 3237/2001; Ritenuto di stabilire che, nel caso in cui in un'area D.O.C. la richiesta di assegnazione di superficie da vitare sia inferiore alla superficie attribuita alla medesima D.O.C., ovvero la realizzazione del nuovo impianto di vigneto non possa aver luogo per sopravvenienze di varia natura, la parte eccedente venga attribuita ai richiedenti che in qualsiasi area D.O.C. della regione sono situati in graduatoria nella migliore posizione; Vista la legge regionale n. 18/1996; Visto lo statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1485 del 7 maggio 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 maggio 2002 TONDO